Regione Toscana
Accedi all'area personale

Formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 2008

avviso pubblico

I giovani di sesso maschile che nell'anno 2025 compiono il diciasettesimo anno di età hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati, ai sensi degli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs. 15/03/2010 n.66

Data di Pubblicazione

03 gennaio 2025

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA
DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2008
LA SINDACA
VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
INFORMA
1. Ai giovani di sesso maschile che nell'anno 2025 compiono il diciasettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
2. Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo ché giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
3. Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
4. I giovani domiciliati nel Comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
5. I giovani di cui sopra sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del Tribunale, comprovante che appartengano per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.
LA SINDACA
GRAZIA TORELLI

Ultima modifica: venerdì, 03 gennaio 2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri