Descrizione estesa
L'iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell'Albo, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli uciali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Comunale. Gli elettori, già iscritti nell'Albo dei Presidenti di Seggio, per gravi motivi possono chiedere la cancellazione da detto albo, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Comunale.