Descrizione estesa
Si ricorda che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, gli impianti di riscaldamento possono essere attivati per 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile. Nei mesi restanti, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune, il responsabile degli impianti di ogni stabile può deciderne l’accensione, solo in caso di particolari condizioni climatiche, per un tempo massimo di 7 ore giornaliere. L’ordinanza del Sindaco serve esclusivamente per estendere, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, il periodo di accensione a pieno regime (14 ore)».