Il ruolo del Garante
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione è istituito con Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio”, e, agli artt. 37 e 38 ne stabilisce le funzioni.
Con D.P.G.R. n. 4/R del 14 febbraio 2017 è stato emanato il Regolamento Regionale relativo alle funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.
La Legge Regionale prevede la partecipazione dei cittadini come fattore essenziale delle stesse funzioni di governo del territorio.
Tale legge annovera infatti i cittadini, singoli o associati, tra i ‘soggetti istituzionali’ competenti alla formazione delle scelte territoriali, in coerenza con le nozioni di cittadinanza attiva e di partecipazione politica. Quindi, i cittadini, proprio in virtù dei diritti e dei doveri connessi alla loro cittadinanza, “partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale (…)”.
Inoltre, la stessa legge, all’art. 6, definisce lo ‘Statuto del territorio’ come l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
Dunque, considera quello Statuto come elemento imprescindibile nella pianificazione territoriale di ogni amministrazione locale e dispone che ad ogni livello di governo (comunale, provinciale, regionale), vengano definiti i percorsi di democrazia partecipata, mediante i quali stabilire le regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato.
Il Garante assicura che l’informazione ai cittadini, in ogni fase della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, sia funzionale alla massima comprensibilità e divulgabilità dei contenuti.
Le sue funzioni, quindi, sono finalizzate a garantire, attraverso una comunicazione tempestiva e appropriata, l’effettiva ed efficace partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza del Comune.