A chi è rivolto
L'accreditamento può essere richiesto:
- dal Legale Rappresentante delle strutture pubbliche e private individuate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
- dal Legale Rappresentante dei soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (art. 7, c.1 l.r. 82/2009);
- dagli operatori individuali per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (art. 7, c.2 l.r. 82/2009);
I soggetti accreditati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 della L.R. 82/2009 e con le modalità ivi stabilite, sono tenuti ad effettuare annualmente la verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, tramite un' autovalutazione sulla base degli indicatori previsti dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 e n. 289 sopra citate ai sensi dell' art. 8 della L.R. 82/2009. L' autoverifica deve essere comunicata entro gli stessi termini al Comune di Chianciano Terme attraverso il Portale Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).