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Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo

Dal 16 maggio 2012 per i turisti che pernottano nel territorio comunale di Chianciano Terme, è in vigore l’imposta di soggiorno, determinata per persona e pernottamento fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

A chi è rivolto

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale di Chianciano Terme, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

Per pernottamento si intende la presenza turistica soggetta a comunicazione alle competente autorità locali di pubblica sicurezza.
Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere, così come individuate dalla Legge Regionale Toscana 20.12.2016, n. 86 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana 23.06.2003, n. 30 e successive modificazioni, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie di cui alla Legge Regionale.

Chi è esente?

a) gli iscritti all’anagrafe residenti nel comune di Chianciano Terme;

b) i minori fino al compimento del 15° anno di età;

c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di almeno 20 (venti) partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di bus e ogni accompagnatore ogni 20 (venti) partecipanti;

e) i soggetti ospitati nella struttura a titolo gratuito;

f) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche dell’area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;

g) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L’applicazione dell’esenzione di cui al presente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Come fare

Eseguire il versamento direttamente sul Conto Corrente di Tesoreria.

Il codice IBAN del conto corrente dove effettuare i pagamenti è il seguente:

IT-93-X-07075-71831-000000733056 

Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria - filiale di Chianciano Terme,

Indirizzo: Viale della Libertà n. 411, 53042 Chianciano Terme Siena

Telefono: 0578 65 51

Cosa serve

L'imposta di soggiorno, secondo l’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, deve essere finalizzata a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Cosa si ottiene

L’imposta di soggiorno è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo. E’ disciplinata dal Regolamento Comunale dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2012 e successivamente modificato ed integrato.

Tempi e scadenze

OBBLIGHI PER LE STRUTTURE RICETTIVE:

Le Strutture Ricettive ha nno l'obbligo di riversare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il 15 maggio per i pernottamenti dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile; entro il 15 settembre per i pernottamenti dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; entro il 15 gennaio per i pernottamenti dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno precedente.

Il riversamento potrà avvenire, indicando nella causale il periodo al quale si riferisce il pagamento:

▪ direttamente presso la Tesoreria Comunale c/o Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria filiale di Chianciano Terme, Viale della Libertà n. 411, tel. 0578 65 51;

▪ tramite Mod. F24 indicando come codice tributo 3936; ▪ su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Chianciano Terme n. 125534;

▪ mediante accredito su conto corrente bancario intestato al Comune di Chianciano Terme IBAN IT-93-X-07075-71831-000000-733056;

Dichiarazione annuale invio della dichiarazione telematica

Con Decreto MEF 29 aprile 2022, (GU n. 110 del 12/05/2022), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario come avviene per le dichiarazioni fiscali, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l’anno 2020 e per l’anno 2021 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno 2022.

Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha  reso disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un servizio per consentire agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, troverà il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Il Dipartimento ricorda, inoltre, che è possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche allegate al decreto del 29 aprile 2022.

I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Dichiarazione Telematica Annuale Imposta di Soggiorno

Servizio immediato

Costi

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nella seguente misura:

DAL GIORNO 01/06/2023 (Delibera G.C. n° 66 del 17.04.2023)

  • Alberghi a 4 o 5 stelle / Agriturismi ad 4 o 5 girasoli / Residence 4 chiavi Euro 2,00;
  • Alberghi a 3 stelle / Agriturismi a 3 girasoli / Residence a 3 chiavi e Residenze d’epoca Euro 1,60; 
  • Alberghi ad 1 o 2 stelle / Agriturismi ad 1 o 2 girasoli / Residence 2 chiavi Euro 1,00;
  • tutte le altre strutture ricettive Euro 1,00;
  • Aree di sosta e Campeggi Euro 1,00.

FINO AL GIORNO 31/05/2023

  • Alberghi a 4 o 5 stelle / Agriturismi ad 4 o 5 girasoli / Residence 4 chiavi Euro 1,00;
  • Alberghi a 3 stelle / Agriturismi a 3 girasoli / Residence a 3 chiavi e Residenze d’epoca Euro 0,80; 
  • Alberghi ad 1 o 2 stelle / Agriturismi ad 1 o 2 girasoli / Residence 2 chiavi Euro 0,50;
  • tutte le altre strutture ricettive Euro 0,50;
  • Aree di sosta e Campeggi Euro 0,50.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Tributi
Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI)
Sede Comunale
Ultima modifica: martedì, 16 aprile 2024

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