A chi è rivolto
Chiunque, a qualsiasi titolo, cede la proprietà o il godimento di un fabbricato (cessione di fabbricato) o da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide (ospitalità), anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 23/2011, della L. 106/2011 e successivamente del D.L. n. 79 del 20/06/2012 che hanno previsto l’assorbimento dell’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato attraverso la registrazione dei contratti di locazione/trasferimento immobili (vendite, assegnazioni, comodato, donazioni), il solo soggetto tenuto all’obbligo della comunicazione è:
- chi cede l’immobile attraverso una forma che non prevede la registrazione del contratto (in questo caso sul modulo dovrà essere barrata la dicitura cessione di fabbricato a seguito di mancata registrazione del contratto);
- chi ospita un cittadino straniero o apolide.
Si avvisa che è indispensabile utilizzare solo il modulo inserito alla fine di questa pagina per comunicare la cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalità in quanto, sono previste sanzioni a carico di coloro che non si atterranno a quanto la norma prevede.